Il segnalatore di  illeciti  (concetto reso dal termine inglese whistleblower) è un individuo che riferisce alle autoritĂ attivitĂ illecite o all’interno di un’organizzazione pubblica o privata o di un’azienda. Si uò trattare della denuncia di una violazione di una legge o regolamento, o di casi di corruzione.
Il whistleblowing dal 2017 è possibile anche in Italia grazie alla legge n. 179 in tutela del dipendente pubblico o privato che, a causa e nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge che un collega o un superiore non si sta comportando bene. Grazie a questa legge il segnalante di illeciti è protetto dall’anonimato, salvo casi particolari e non può essere licenziato nĂŠ sanzionato a causa della segnalazione stessa.
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante âla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionaliâ.
Il d.lgs. 24/2023 obbliga lâANAC ad adottare, entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore, apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.
Per procedere alla segnalazione bisogna accedere all’apposito portale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia.
Alternativamemente è possibile utilizzare gli strumenti forniti dall’ANAC (AutoritĂ Nazionale AntiCorruzione) nel loro portale.
Il sistema dellâANAC per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dallâart. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 cosĂŹ come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.
Ti ricordiamo che ai fini della disciplina del whistleblowing, per âdipendente pubblicoâ si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui allâarticolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui allâarticolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dellâart. 2359 del codice civile.
Ti ricordiamo inoltre che la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dellâamministrazione pubblica.
Registrando la tua segnalazione su questo portale, otterrai un codice identificativo univoco, âkey codeâ, che dovrai utilizzare per âdialogareâ con Anac in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.
Ricordati di conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrĂ essere recuperato o duplicato in alcun modo.
- Cosa possiamo fare
LâattivitĂ di vigilanza anticorruzione dellâAutoritĂ si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in unâottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti.
LâAutoritĂ , qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ÂŤLinee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)Âť, in unâottica di prevenzione della corruzione, può avviare unâinterlocuzione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dellâAmministrazione oggetto di segnalazione o disporre lâinvio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio lâIspettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, lâAutoritĂ giudiziaria, la Guardia di Finanza.
- Cosa NON possiamo fare
LâAutoritĂ in base alla normativa attualmente vigente:
- NON tutela diritti e interessi individuali;
- NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, nÊ può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime;
- NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;
- NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante;
- NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati.
- Informazioni su sicurezza e confidenzialitĂ
Grazie allâutilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati, il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registrata su questo portale consente al segnalante di âdialogareâ con ANAC in modo anonimo e spersonalizzato.
Grazie allâutilizzo di questo protocollo, a partire dallâentrata in funzione del presente portale, il livello di riservatezza è dunque aumentato rispetto alle pregresse modalitĂ di trattamento della segnalazione.  Per tale motivo si consiglia a coloro che hanno introdotto la propria segnalazione dopo la data di entrata in vigore della legge n. 179/2017 tramite altri canali (telefono, posta ordinaria, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale), di utilizzare esclusivamente la piattaforma informatica. Dâaltronde, lâutilizzo della piattaforma informatica garantisce anche una maggiore celeritĂ di trattazione della segnalazione stessa, a garanzia di una piĂš efficace tutela del whistleblower.
Per procedere alla segnalazione bisogna accedere all’apposito portale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia.
Ă possibile alternativamente accedere allâapplicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url:
https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/
Riferimenti Normativi:
Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015
âLinee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)â
D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023Â riguardante âla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionaliâ.
Linee Guida del d.lgs. 24/2023
Modulo per la segnalazione tramite invio del file (predisposto da ANAC)
Istruzioni per il download: il file pdf è compilabile; in alcuni browser, lâapertura allâinterno della pagina web potrebbe generare il seguente messaggio di errore:
âTo view the full contents of this document, you need a later version of the PDF viewer. You can upgrade to the latest version of Adobe Reader from www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.htmlâ
Per superare questo problema, si consiglia di cliccare sul link con il tasto destro e scegliere la voce del menĂš contestuale âsalva link con nomeâŚâ